STATUTO
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CUOCHI DI TARANTO
TITOLO I
COSTITUZIONE – SEDE – STRUTTURA
Art.1
È costituita una associazione denominata “Associazione PROVINCIALE CUOCHI DI TARANTO “.
L’associazione ha facoltà di istituire sedi di rappresentanza anche in altre città della provincia di Taranto, senza che ciò comporti modifica al presente statuto.
La durata dell’Associazione PROVINCIALE CUOCHI DI TARANTO è illimitata.
Art.2
L’Associazione PROVINCIALE CUOCHI DI TARANTO è apartitica, indipendente e senza finalità di lucro.
Art.3
L’Associazione PROVINCIALE CUOCHI DI TARANTO è parte integrante della Unione Regionale Cuochi Pugliesi e della Federazione Italiana Cuochi.
TITOLO II
SCOPI
Art.4
L’Associazione PROVINCIALE CUOCHI DI TARANTO si propone di perseguire i seguenti scopi:
- Raccogliere ed unificare,intorno ad essa, i cuochi che risiedono nella Provincia di Taranto o che prestino la loro opera nel territorio provinciale, i giovani delle scuole alberghiere, per dar vita ad uno spirito unitario che accresca il prestigio sociale, economico e professionale della categoria mantenendo anche contatti con Associazioni similari che perseguono gli stessi fini.
- Costituire la rappresentanza sul territorio provinciale di coloro che si dedicano all’attività culinaria professionale, nei confronti di istituzioni e di enti, creando occasioni di incontro e dibattito sui problemi della categoria, favorendo una migliore conoscenza e cooperazione tra tutti i soggetti che operano nel settore.
- Promuovere, autonomamente e in collaborazione con altri enti, tutte le iniziative che contribuiscano alla conoscenza e alla diffusione della cultura gastronomica italiana, regionale e locale, nonché alla tutela del suo patrimonio storico
- Progettare, organizzare e gestire attività di formazione, di aggiornamento e riqualificazione professionale degli operatori del settore, anche attraverso una collaborazione sinergica con gli Istituti Alberghieri e le Scuole di Cucina.
- Approfondire le conoscenze tecniche di cucina, predisponendo, direttamente o indirettamente, ricerche, studi, pubblicazioni, dibattiti e convegni su temi di generale interesse del settore della ristorazione di qualsiasi ambito e grado (privato, collettivo, turistico etc), coinvolgendo a tal fine l’attenzione degli organi di formazione, informazione e cultura.
- Evidenziare, attraverso manifestazioni, concorsi, premi e riconoscimenti, l’eccellenza professionale e l’attività meritoria dei cuochi (anche sotto il profilo deontologico), quale esempi di una qualificazione che sia adeguata ai contesti, alle trasformazioni e alle esigenze della cucina italiana e della sua diffusione nel mondo.
- Approfondire le conoscenze tecniche del settore di cucina ed alberghiero, quale premessa di una qualificazione professionale che si adegui ai temi e alle necessità nazionali ed internazionali.
- Alla Associazione potrà essere attribuita la rappresentanza sindacale per tutelare i diritti dei Soci.
- L’Associazione potrà altresì partecipare alla stipulazione dei contratti collettivi e cooperare con gli organi competenti ai fini del collocamento al lavoro dei propri associati.
- Ottenere dalle pubbliche autorità o da privati, il riconoscimento morale e l’aiuto necessario per poter perseguire, anche attraverso Fondazioni, scopi di pubblica utilità, assistenza e solidarietà sociale a favore della categoria.
- Progettare, organizzare e gestire attività di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione professionale di giovani da immettere sul mercato del lavoro e/o lavoratori già inseriti in aziende del settore mediante progetti specifici collegati a programmi regionali nazionali e comunitari.
- Istituire un “Fondo di Solidarietà” regolamentato, con il quale intervenire a sollievo di iscritti particolarmente bisognosi segnalati dalle varie associazioni di appartenenza.
- Collaborare, aderire o partecipare attivamente esprimendo proprie rappresentanze, a confederazioni, enti nazionali, comunitari, internazionali o sovranazionali che espletino o prevedano settori di attività inerenti alla categoria, e al proprio ambito di competenza, alla protezione civile, alle associazioni sportive ed associazioni culturali in genere.
Aderire tramite il versamento delle quote associative alla Federazione Italiana Cuochi, rispettandone completamente lo statuto ed il regolamento della FIC. Partecipare attivamente a tutte le attività sociali della Federazione Italiana Cuochi e dell’Unione Regionale Cuochi Pugliesi.
- Svolgere in campo nazionale ed internazionale ogni eventuale azione connessa al conseguimento dei scopi e prendere tutte le iniziative che a questo fine appaiono utili e proficue. Essa potrà, a tal fine, dotarsi di ogni struttura operativa, anche in locazione, atta al perseguimento degli scopi; potrà , quindi, compiere qualsiasi operazione immobiliare, mobiliare e finanziaria connessa con il perseguimento degli scopi associativi;
- Costituire società di capitali e/o cooperative a.r.l. per svolgere attività di natura commerciale o di servizi ed eventi specifici, sempre legati alle attività istituzionali.
- Partecipare quale socio in società di capitale e/o cooperative che svolgono attività commerciali o di servizi nell’ambito della formazione, aggiornamento e riqualificazione nel settore della ristorazione.
TITOLO III
ASSOCIATI
Art.5
Possono aderire all’Associazione PROVINCIALE CUOCHI DI TARANTO i cittadini italiani o stranieri che si dedichino o si siano dedicati professionalmente all’attività culinaria, che si siano distinti per particolari attività di benemerenza e/o di sostegno nei confronti della categoria dei “Cuochi” , che prestano la loro attività lavorativa e/o sono residenti nella provincia di Taranto. Possono inoltre aderire, in deroga, coloro che ne facciano espressa richiesta. Gli associati hanno diritto a fruire dei servizi resi dall’Associazione PROVINCIALE CUOCHI DI TARANTO senza alcuna limitazione, anche in caso di temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati sono ammessi alla partecipazione attiva nell’amministrazione dell’Associazione PROVINCIALE CUOCHI DI TARANTO in conformità con le funzioni e il ruolo che svolgono in essa. In particolare, tutti gli associati hanno il diritto di partecipare, in persona dei loro delegati, alle assemblee secondo le modalità indicate negli articoli del presente statuto. Ogni associato ha diritto a un voto.
Art.6
Gli associati si distinguono in “Effettivi”, “Onorari” e “Sostenitori”
Art.7
ASSOCIATI EFFETTIVI – Sono “Associati Effettivi” tutti i “Soci Professionisti” e gli “Allievi”.
I soci Professionisti sono coloro cheesercitano e/o hanno esercitato l’attività culinaria come attività primaria lavorativa, senza discriminazione alcuna derivante dal rapporto di impiego e che ne abbiano fatto domanda all’Associazione PROVINCIALE CUOCHI DI TARANTO .
I Soci Allievi sono coloro che, in qualità di studenti, frequentano corsi di cucina in Istituti Alberghieri di ogni ordine e grado e che ne abbiano fatto domanda tramite all’Associazione PROVINCIALE CUOCHI DI TARANTO . Possono partecipare can possibilità di intervento ai dibattiti in tutte le riunioni degli Associati Effettivi.
ASSOCIATI ONORARI – Sono “Soci Onorari” tutti coloro che, per particolari attività svolte o per aiuti costituenti benemerenza, siano ritenuti meritevoli dal Consiglio Direttivo. La nomina dovrà essere ratificata dall’Unione Regionale Cuochi Pugliesi e la Federazione Italiana Cuochi dovrà prendere atto di tale nomina.
L’AssociazionePROVINCIALE CUOCHI DI TARANTO dovrà tenere una lista aggiornata dei soci onorari di sua competenza.
ASSOCIATI SOSTENITORI – Sono “Soci Sostenitori” tutti coloro ritenuti tali dalla Associazione per particolari meriti secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. I “Soci Sostenitori” hanno l’obbligo di osservare lo Statuto dell’Associazione PROVINCIALE CUOCHI DI TARANTO e di rispettare le deliberazioni assunte dagli organi associativi, astenendosi da comportamenti che possono risultare contrari allo scopo ed all’attività dell’Associazione PROVINCIALE CUOCHI DI TARANTO.
Gli Associati Sostenitori possano partecipare come uditori, con passibilità di intervento ai dibattiti in tutte le riunioni degli Associati Effettivi. Il diritto di voto e la possibilità di ricoprire cariche all’interno dell’ Associazione PROVINCIALE CUOCHI DI TARANTO, spetta solo agli “Associati Effettivi” che abbiano compiuto la maggiore età.
Art.8
Agli Associati dell’Associazione PROVINCIALE CUOCHI DI TARANTO spetta il compito di svolgere a livello territoriale, le attività dirette al perseguimento degli scopi istituzionali secondo gli indirizzi e previa informativa ed autorizzazione del Consiglio Direttivo .
Art.9
Tutti coloro che intendono per la prima volta far parte dell’Associazione dovranno sottoscrivere apposita domanda indirizzata al Presidente dell’Associazione entra il 30 maggio di ogni anno, in cui dichiarano di conoscere ed accettare lo Statuto. L’ammissione del socio è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammessa appello
Art.10
La qualità di associato si perde:
a) per dimissioni;
b) per morosità;
c) per indegnità
Art.11
Il provvedimento di Radiazione per indegnità viene assunto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei componenti, con voto a scrutinio segreto, dopo aver sentito l’interessato e garantito il suo diritto di difesa nella prima riunione utile. Il provvedimento, viene avviato su segnalazione del:
- Consiglio Direttivo dell’Associazione PROVINCIALE CUOCHI DI TARANTO
- Consiglio Direttivo dell’Unione Regionale Cuochi Pugliesi
- Consiglio Nazionale della Federazione Italiana Cuochi
Contro il provvedimento di radiazione del Consiglio Direttivo dell’Associazione PROVINCIALE CUOCHI DI TARANTO, l’interessato può presentare ricorso entro 60 (sessanta) giorni davanti al Collegio Arbitrale.
Il Collegio Arbitrale, dopo aver sentito l’interessato, decide a maggioranza dei suoi componenti il provvedimento definitivo ed inappellabile di conferma o rigetto della radiazione dell’associato per indegnità.
Art.12
Gli associati sono tenuti:
- all’osservanza scrupolosa del presente statuto;
- al versamento della quota associativa;
- al versamento di eventuali contributi, determinati annualmente dall’Assemblea Generale degli Associati. Le quote di spettanza dell’Associazione PROVINCIALE CUOCHI DI TARANTO come pure eventuali contributi, saranno determinate annualmente dall’Assemblea Generale degli Associati. Le modalità di versamento e le norme di applicazione saranno dettate dal regolamento interno;
- a prestare la loro opera per il raggiungimento degli scopi sociali;
- alla partecipazione alle attività dell’Associazione PROVINCIALE CUOCHI DI TARANTO, Unione Regionale Cuochi Pugliesi e della Federazione Italiana Cuochi;
- a difendere il buon nome dell’Associazione, evitando comportamenti che passano ledere l’immagine, la reputazione della Associazione stessa;
- a mantenere un comportamento decoroso e deontologicamente corretto nei confronti di tutti gli Associati;
- ad utilizzare la divisa ufficiale che identifica l’Associazione PROVINCIALE CUOCHI DI TARANTO solo in attività lavorative ed istituzionali. E’ fatto espresso divieto di utilizzare marchi, segni distintivi e loghi che identificano l’associazione PROVINCIALE CUOCHI DI TARANTO se non preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo. L’uso improprio potrebbe rientrare nelle ipotesi previste dall’art. 10 – punto c).
La qualità di socio non è trasmissibile agli eredi ed in ogni caso le quote o i contributi associativi versati non sono trasmissibili e non possono essere mai rivalutati.
TITOLO IV
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art.13
Gli organi dell’Associazione sono:
- Assemblea Generale degli Associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio Arbitrale;
- Collegio dei Sindaci Revisori;
- La Giunta Esecutiva;
- L’Assemblea generale degli Associati di Delegazione, dove espressamente convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione Provinciale di appartenenza;
Art.15
L’Assemblea Generale degli Associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è composta dagli Associati in regola con il versamento della quota associativa e regolarmente iscritti nel Registro dei Soci. L’Assemblea generale degli Associati può essere convocata dal Consiglio Direttivo o anche, nei casi di particolare urgenza, dal Presidente dell’Associazione e/o dal suo Vicario, mediante lettera ordinaria, inviata tramite telefax, e-mail, sms con conferma di ricezione, diretta ed inviata ai singoli Associati indicativamente 20 giorni prima della data fissata per la riunione. Copia della convocazione deve essere trasmessa al Presidente della Federazione Italiana Cuochi e dell’Unione Regionale. La stessa convocazione, contenente l’ordine del giorno, sarà affissa presso la bacheca della sede associativa e pubblicata sul primo numero utile della Newsletter dell’ACB e sul sito ufficiale dell’Associazione PROVINCIALE CUOCHI DI TARANTO. Possono partecipare in qualità di semplici uditori con possibilità di intervento, ma senza diritto di voto, non rientrando nel conteggio della maggioranza, i soci Effettivi minorenni.
Art.16
L’Assemblea Generale degli Associati si riunisce almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla data di chiusura dell’esercizio sociale, o entro sei mesi qualora situazioni particolari adeguatamente motivate lo richiedano. La durata dell’esercizio coincide con l’anno solare. Essa si riunisce altresì qualora lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o ne faccia richiesta un numero di associati pari ad un terzo.
Art.17
L’Assemblea Generale degli Associati è presieduta dal Presidente effettivo dell’Associazione o, in mancanza del Vice Presidente Vicario. In loro assenza l’assemblea può essere presieduta da un delegato nominato dalla stessa Assemblea. In prima convocazione l’Assemblea Ordinaria è validamente costituita se presente almeno la metà più uno, degli Associati. In seconda convocazione, da fissare almeno un’ora dopo la prima. L’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Ogni associato può farsi rappresentare a mezzo delega scritta, da un altro delegato. Nessun delegato può comunque essere titolare di più di tre deleghe scritte. Le deleghe per l’Assemblea Generale dei Associati si ritengono valide solo se presentate su carta intestata dell’’Associazione, firmate dal delegante e controfirmate dal Presidente dell’Associazione PROVINCIALE CUOCHI DI TARANTO. Le deleghe possono essere assegnate ai soli “Soci Effettivi”, che hanno il diritto esclusivo di voto.
Art.18
L’Assemblea Generale degli Associati può riunirsi in seduta ordinaria e straordinaria. Le deliberazioni dell’Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, sono prese a maggioranza dei presenti. La votazione per l’elezione del Presidente è segreta e deve essere effettuata personalmente da ogni delegato che depositerà nell’urna predisposta il proprio voto e quello eventualmente ricevuto per delega.
Art.19
Spetta all’Assemblea Generale degli Associati convocati in seduta ordinaria:
- Approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo;
- Approvare il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
- Approvare il regolamento interno;
- Ratificare la nomina del Consiglio Direttivo;
- Eleggere o revocare il Presidente effettivo;
- Nominare su proposta del Consiglio Direttivo il Presidente Onorario;
- Eleggere su proposta del Presidente il Presidente Vicario e il Tesoriere e la loro revoca
- Eleggere il Collegio Arbitrale;
- Eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori
- Deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno;
- Approvare le linee programmatiche dell’attività associativa e controllarne l’attuazione
- Fissare annualmente gli eventuali contributi dovuti dai soci.
Spetta all’Assemblea Generale degli Associati convocati in seduta straordinaria
- Approvare e modificare lo Statuto dell’Associazione PROVINCIALE CUOCHI DI TARANTO .
- Deliberare lo scioglimento dell’Associazione PROVINCIALE CUOCHI DI TARANTO.
- Nominare, in caso di scioglimento, uno o più liquidatori determinandone i relativi poteri
Art.20
Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea Generale degli Associati e’ da questa parimenti fissato il numero dei suoi membri. I Consiglieri eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Qualora nel corso dell’esercizio vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione attingendo alla graduatoria iniziale. I Consiglieri nominati successivamente scadono, come gli altri, alla fine del quadriennio in corso.
Art.21
Le dimissioni della maggioranza dei Consiglieri, comporta automaticamente la decadenza dell’intero Consiglio Direttivo. In questo caso, si renderà necessario convocare, da parte del Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, entro tre mesi, l’Assemblea Generale Ordinaria degli Associati, al fine di provvedere all’elezione del Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo.
Art.22
Il Consiglio Direttivo dell’ Associazione si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi, su convocazione del Presidente o, in mancanza, del suo Vicario, ed ogni qualvolta egli lo reputi opportuno. il Presidente è peraltro tenuto a convocare il Consiglio Direttivo, con lettera raccomandata, comunicazione telefax o via e-mail, sms con conferma di ricezione, spedita almeno cinque giorni prima della data di convocazione, su eventuale richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri provinciali entro venti giorni. L’ordine del giorno delle sedute del Consiglio è formulato dal Presidente, eventuali punti all’ordine del giorno possono essere proposti da almeno un terzo dei Consiglieri prima che la convocazione sia stata fissata, così che tutti i membri siano informati con congruo anticipo circa gli argomenti in discussione.
Art. 23
Il Consiglio Direttivo è l’organo direttivo permanente dell’ Associazione e delibera su qualsiasi argomento che non sia di competenza dell’Assemblea Generale, spettandogli tutti i poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione; in particolare:
su proposta del Presidente, nominare tra i suoi membri il Vice Presidente Vicario e i Vice Presidenti di competenza territoriale che fanno parte di diritto della Giunta Esecutiva;
su proposta del Presidente nominare la Giunta Esecutiva, determinandone anche il numero dei partecipanti tenendo presente che tra i suoi componenti devono fame parte di diritto il Presidente Effettivo, il Presidente Vicario, il Tesoriere, il Segretario;
su proposta del Presidente, nominare il Segretario Generale solo fra gli associati effettivi;
ove ritenuto opportuno, su proposta del Presidente, nominare uno o più Vice Segretari fra gli Associati Effettivi;
predisporre il bilancio consuntivo e un budget previsionale delle entrate e delle uscite dell’ Associazione PROVINCIALE CUOCHI DI TARANTO;
dar corso alla deliberazioni dell’Assemblea Generale dei Soci;
deliberare per quanto di sua competenza, sulla decadenza degli Associati a norma dell’art. 10;
istituire un regolamento interno;
istituire all’occorrenza commissioni con specifiche prerogative, prive di poteri decisionali, salvo esplicita autorizzazione o delega del Consiglio Direttivo, in casi eccezionali. Di queste potranno far parte anche coloro che non rivestono la carica di consigliere e, in misura non prevalente, anche persone estranee alla categoria;
affidare incarichi a persone fisiche o giuridiche estranee alla categoria, per il reperimento di sponsor o per l’organizzazione delle molteplici attività associative, determinandone anche i compensi;
nominare commissioni di studio, comitati tecnici, consulenti legali e commerciali. in rapporto alle esigenze dell’Associazione. Le commissioni non avranno potere decisionale, salvo speciale autorizzazione del Consiglio Direttivo che potrà delegare, in casi speciali e particolari, tutti i poteri da queste espressamente richieste. Nelle commissioni possono far parte anche persone estranee al Consiglio stesso o alla categoria;
deliberare la costituire e la partecipazione, in qualità di socio, in società di capitali e/o cooperative a.r.l. a fini di servizio e/o commerciali, secondo quanto previsto all’Art. 4;
nominare eventuali collaboratori dell’Associazione, fissandone il compenso o il relativo inquadramento se trattasi di persone dipendenti della stessa Associazione
Art.24
Il Presidente dell’Associazione PROVINCIALE CUOCHI DI TARANTO rappresenta legalmente la Federazione a tutti gli effetti, nei confronti dei terzi. In caso di sua assenza o impedimento, il potere di rappresentanza spetta al Presidente Vicario. Il Presidente viene eletto dall’Assemblea Generale degli Associati fra i suoi membri e resta in carica quattro anni ed è rieleggibile. Spettano al Presidente i compiti di vigilanza e rispetto dello Statuto. Al Presidente compete:
1) presiedere l’Assemblea Generale degli Associati;
2) presiedere il Consiglio Direttivo;
3) presiedere la Giunta Esecutiva;.
Può, ove necessario, prendere decisioni d’urgenza sottoponendole entro trenta giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo. Il Presidente previo assenso del Consiglio Direttivo può:
accendere mutui, contrarre obbligazioni, richiedere fidi bancari;
stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale;
conferire procure sia generali che speciali. Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale nella stipula di tutti i contratti. Egli è pertanto, abilitato a riscuotere delle Pubbliche Amministrazioni o da Privati, pagamenti di ogni natura a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza. Il presidente è inoltre autorizzato, in qualità di legale rappresentante, a partecipare nelle assemblee di società di capitale e/o cooperative dove la stessa associazione assume la qualifica di socio, e a deliberare secondo quanto deciso del consiglio direttivo.
Art.25
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri in carica. In caso di parità nelle deliberazioni, prevale il voto di chi presiede la riunione. L’Associazione PROVINCIALE CUOCHI DI TARANTO terrà a cura del Consiglio Direttivo:
un libro associati;
un libro verbali Assemblee Generali degli Associati;
un libro verbali del Consiglio Direttivo;
un libro giornale;
un libro inventari.
Art. 26
La Giunta Esecutiva è l’Organo Esecutivo del Consiglio Direttivo. Sono membri di diritto della giunta: il Presidente dell’Associazione PROVINCIALE CUOCHI DI TARANTO, che la presiede, e l’ufficio di presidenza composto dal Presidente Vicario e dal Segretario e Tesoriere. Possono far parte della Giunta altri membri scelti all’interno del Consiglio Direttivo, indicati dal presidente, la cui nomina è ratificata dal Consiglio Direttivo. Spetta alla Giunta Esecutiva il compito di attuare le delibere del Consiglio Direttivo, rendendo allo stesso ampia e circostanziata documentazione sulle attività espletate, l’affidamento di incarichi professionali a persone fisiche e giuridiche, anche estranee alla categoria, nell’ambito di attività specifiche di propria competenza.
Art. 27
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Al Segretario spetta il compito di svolgere le mansioni attribuitigli dal Consiglio Direttivo e in particolare:
i compiti di natura organizzativa e funzionale dell’ Associazione PROVINCIALE CUOCHI DI TARANTO e a coadiuvare tutte le attività istituzionali del Presidente.
è tenuto a partecipare ai lavori di tutti gli organi istituzionali dell’Associazione presieduti dal Presidente.
Esso dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.
Art. 28
Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea Generale dei Soci tra i suoi membri, su proposta del Presidente. Il Tesoriere è tenuto a svolgere i compiti attribuitigli dal Consiglio Direttivo. Esso dura in carica fino alla scadenza de Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.
Art. 29
Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, nominati dall’Assemblea Generale degli associati anche fra persone estranee alla categoria, con competenze circa la loro funzione. I Sindaci Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. La loro carica non è compatibile con le altre cariche previste dal presente statuto. Il Collegio dei Sindaci nomina tra i suoi membri effettivi un Presidente e cura la tenuta del libro dei verbali e delle deliberazioni da esso assunte. Al Collegio dei Sindaci spetta di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, vigilare sul buon andamento della gestione economico-finanziaria dell’Associazione e redigere apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo annuale dell’ente.
Art. 30
Il Collegio Arbitrale è composto da sette membri, di cui cinque effettivi e due supplenti, nominati dall’Assemblea Generale degli Associati anche fra persone estranee alla categoria. I membri del Collegio Arbitrale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. La loro carica non è compatibile con le altre cariche previste dal presente statuto. Essi nominano tra i membri effettivi un Presidente, il quale deve essere un soggetto iscritto all’ordine degli avvocati o deve aver svolto un attività giudiziaria e/o nella magistratura. Il Collegio Arbitrale deve riunirsi ogni volta che è necessario per discutere o decidere sulle vertenze poste alla sua attenzione relative ai rapporti tra gli associati. Può pronunciare pareri consultivi in merito a quesiti formulati dal Consiglio Direttivo. Le decisioni del collegio devono essere pronunciate entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni, a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente. Il Collegio Arbitrale decide l’eventuale ricorso in appello sul provvedimento di radiazione dell’associato emanato dal Consiglio Direttivo. La sede del Collegio Arbitrale è presso la sede legale dell’Associazione, il collegio è obbligato alla tenuta del libro dei verbali e delle deliberazioni da esso assunte.
Art. 31
La carica di Presidente Onorario dell’Associazione PROVINCIALE CUOCHI DI TARANTO ha durata illimitata e, proposta dalla Presidenza, viene ratificata dall’Assemblea. Il Presidente Onorario dell’Associazione PROVINCIALE CUOCHI DI TARANTO ha diritto al voto e può partecipare all’Assemblea Generale dei Soci e al Consiglio Direttivo, ed essere interpellati su questioni di particolare importanza
Art. 32
Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate o altro debitamente deliberato dagli Organi Statutari.
Art. 33
Qualunque carica rivestita all’interno dell’Associazione PROVINCIALE CUOCHI DI TARANTO è incompatibile con altre cariche affini ricoperte dagli associati nelle altre associazioni di categoria. TI Consiglio Direttivo potrà, solo in giustificate situazioni, a proprio insindacabile giudizio, derogare a quanto sopra descritto.
RESPONSABILITÀ
Art. 34
Il Consiglio Direttivo risponde in solido del buon andamento dell’Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga dell’art. 36 c.c. .
TITOLO V
MEZZI FINANZIARI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 35
I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti da:
quote associative e contributi dei soci;
lasciti, donazioni, legati, contributi privati di persone
fisiche o giuridiche;
sovvenzioni, finanziamenti o contributi di enti pubblici;
redditi patrimoniali o proventi derivanti da iniziative
sociali;
beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione, acquistati o provenienti da lasciti o donazioni;
fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio. Qualsiasi altro provento e/o utile conseguito attraverso attività commerciali e/o servizi effettuati da società di capitali e/o cooperative a.r.l. in cui l’Associazione Cuochi Baresi riveste la qualifica di socio. E’ fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante l’esistenza dell’Associazione, salvo che la destinazione non sia imposta o prevista dalla legge.
Art. 36
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico e finanziario dell’ Associazione ed il bilancio preventivo del successivo esercizio, i quali saranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci accompagnati da una relazione redatta dallo stesso Consiglio.
Art. 37
Per il migliore conseguimento degli scopi statutari, l’Associazione potrà concludere convenzioni con persone, Enti ed imprese. Deliberare di effettuare pubblicità, organizzare manifestazioni di vario genere, favorire la diffusione e la conoscenza di nuovi prodotti e servizi degli enti e aziende in convenzione, ricevendo in contropartita beni e/o compensi di vario genere.
TITOLO VI
MODIFICAZIONI STATUTARIE E SCIOGLIMENTO
Art. 38
L’Assemblea Generale degli Associati è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno i due terzi (2/3) degli associati e in seconda convocazione indipendentemente dal numero dei presenti.
In entrambi i casi delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 39
Per le modifiche all’atto Costitutivo e allo Statuto, occorrono, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 40
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci. In caso di approvazione l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri. Il patrimonio dell’Associazione dovrà essere devoluto in caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa alla Unione Regionale Cuochi Pugliesi o da altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità.
Art. 41
Per quanto non previsto espressamente da questo Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti.